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Sez. 6, Sentenza n. 11204 del 17/10/1997 Ud. (dep. 04/12/1997) Rv. 209769 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | Fattispecie di abuso a seguito della novellazione dell'art. 323 cod. pen. ad opera della legge 16 luglio 1997, n. 234 - Successione delle leggi penali nel tempo - Verifica da parte del giudice se la condotta ascritta agli imputati rientri nella nuova fattispecie - Necessità - Struttura della nuova fattispecie - Elementi di differenziazione rispetto al testo previgente - Indicazione.
Stato
decisa il 1997-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209769-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE

In tema di abuso di ufficio, a seguito della nuova formulazione dell'art. 323 cod. pen. ad opera della legge 16 luglio 1997, n. 234, occorre verificare, in base all'art. 2 cod. pen., riguardante la successione delle leggi penali nel tempo, se le condotte contestate all'imputato sulla base della fattispecie previgente siano tali da integrare reato anche in base al nuovo testo del predetto articolo; e ciò tenendo presente che la nuova fattispecie, al fine di realizzare una maggiore tipicizzazione della condotta del pubblico ufficiale, richiede specificatamente che questi abbia agito in violazione di leggi o di regolamenti; che essa configura ora un reato di evento, postulando che il comportamento del pubblico ufficiale abbia determinato un ingiusto vantaggio patrimoniale per sè o per altri ovvero un danno ingiusto per altri; che essa contempla la sussistenza del carattere patrimoniale del vantaggio ingiusto, mentre tale carattere, prima della novella, valeva solo a contraddistinguere la ipotesi più grave di cui al comma secondo dell'art. 323 cod. pen. previgente. (Conf., Cass., sez. VI, sent. n. 00026, 14 gennaio 1998, Branciforte ed altro, in corso di massimazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Legge 16/07/1997 num. 234 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)