Sez. 6, Sentenza n. 6839 del 01/03/1999 Ud. (dep. 01/06/1999) Rv. 214309 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | Fattispecie dell'abuso a seguito della novella dell'art. 323 cod. pen. introdotta dalla legge n. 234/97 - Requisiti per la configurazione del delitto e differenze con il testo previgente - Reato di evento - Sussistenza - Conseguenze.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE
In tema di reato di abuso d'ufficio, mentre l'art. 323 cod. pen. previgente configurava l'abuso d'ufficio come reato a consumazione anticipata, fondamentalmente incentrato sul dolo specifico, sulla finalità di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio o di arrecare ad altri un danno ingiusto, il legislatore del 1997 ha configurato l'abuso d'ufficio come reato di danno, richiedendo che venga procurato a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecato un danno ingiusto, così da spostare in avanti la realizzazione della fattispecie. Ne consegue che essendosi arricchita la fattispecie di un elemento ulteriore, costituito dalla effettiva realizzazione di un vantaggio patrimoniale per il pubblico ufficiale ovvero per altri o di un danno altrui, entrambi "contra ius", la necessaria presenza dell'evento rende ancor più pertinente il richiamo all'abuso mediante omissione ravvisabile tutte le volte in cui ci si trovi di fronte ad un soggetto sul quale gravi l'obbligo di impedire l'evento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)