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Sez. 6, Sentenza n. 11984 del 24/10/1997 Ud. (dep. 22/12/1997) Rv. 209495 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | Legge 16 luglio 1997 n. 234, di modificazione dell'art. 323 cod. pen. - È normativa più favorevole al reo - Conseguente applicazione ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
Stato
decisa il 1997-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209495-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE

In tema di abuso di ufficio, la successione di leggi nel tempo determinatasi a seguito dell'entrata in vigore della legge 16 luglio 1997 n. 234 - che ha, tra l'altro, ridisegnato la fattispecie criminosa di cui all'art. 323 cod. pen. - va inquadrata nell'ambito dell'art. 2, comma terzo, cod. pen., giacché nelle due figure di illecito previste, rispettivamente, dal testo anteriore e da quello posteriore, è disciplinata la medesima materia dell'abuso funzionale del pubblico ufficiale, sia pure in base a una struttura normativa che configura uno schema comportamentale del tutto diverso. Tra le due differenti discipline, più favorevole al reo è la norma nella formulazione introdotta con la legge n. 234 del 1997, sia per l'ampio ventaglio di situazioni oggettive escluse dal suo ambito di operatività (condotta posta in essere in violazione di legge o di regolamento o di espresso obbligo di astensione, conseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale), sia per il più mite trattamento sanzionatorio. Ne consegue che, per i fatti di abuso commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 234 del 1997, va applicata quest'ultima nella sua interezza. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto sussistente il reato di abuso di ufficio, sul rilievo della realizzazione, da parte degli imputati, di un vantaggio di carattere patrimoniale conseguente all'assunzione di deliberazione in violazione del dovere di astensione e di precise norme regolamentari)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Legge 16/07/1997 num. 234 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)