Sez. 1, Sentenza n. 1083 del 04/03/1978 (Rv. 390447 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI - OMISSIONE - SCIOGLIMENTO AUTOMATICO DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - COMUNICAZIONE DI RECESSO DELL'APPALTATORE - EFFETTI.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI - OMISSIONE - SCIOGLIMENTO AUTOMATICO DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - COMUNICAZIONE DI RECESSO DELL'APPALTATORE - EFFETTI.*
In tema di appalto di opere pubbliche, la mancata consegna dei lavori da parte dell'amministrazione committente, nei termini fissati dall'art 14 del capitolato generale approvato con DM 28 maggio 1895 e 10 del capitolato generale approvato con DPR 16 luglio 1962 n 1063, non determina automaticamente lo scioglimento del contratto, ne conferisce all'appaltatore il diritto di conseguire tale scioglimento attraverso comunicazione di recesso, ma lascia libera l'amministrazione medesima di aderire o meno a detta eventuale dichiarazione di recesso, da configurarsi come proposta di risoluzione del rapporto, ovvero di procedere alla tardiva consegna dei lavori, per conseguire ugualmente la realizzazione dell'opera appaltata (salvo il diritto dell'appaltatore di essere ristorato dei danni subiti, a causa del ritardo previa Costituzione in mora della committente a norma dell'art 1217 cod civ), ovvero di esercitare, nel concorso dei presupposti di legge, i propri poteri di rescissione del rapporto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 338, DM 28/05/1895 art. 14, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)