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Sez. 1, Sentenza n. 7536 del 25/07/1990 (Rv. 468369 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI - RITARDO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1990-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468369-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI - RITARDO - EFFETTI.*

In tema di appalto di opera pubblica, nella disciplina di cui al capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, la consegna dei lavori, da parte del committente, oltre il prescritto termine (sia quello di quarantacinque giorni fissato per legge, ovvero quello minore eventualmente pattuito), non conferisce allo appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, né di richiedere prestazioni risarcitorie, ma resta soggetta alla specifica regolamentazione dell'art. 10 di detto decreto, ai sensi del quale l'appaltatore medesimo ha soltanto la facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto. Ove la stazione appaltante aderisca a tale istanza, gli è dovuto il rimborso delle spese del contratto e delle altre spese effettivamente sostenute (sia pure entro limiti massimi fissati percentualmente con riferimento all'importo netto dello appalto), mentre, in caso contrario, ferma restando la persistente vigenza del rapporto, gli spettano i maggiori oneri dipendenti dal ritardo (sempre che ne faccia tempestiva riserva). (V 1818/80, mass n 405420; (V 1083/78, mass n 390447).*

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)