Sez. 1, Sentenza n. 1818 del 19/03/1980 (Rv. 405420 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - CONSEGNA DEI LAVORI - APPALTO DISCIPLINATO DAL CAPITOLATO GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE - CONSEGNA TARDIVA - DIRITTI DELL'APPALTATORE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - CONSEGNA DEI LAVORI - APPALTO DISCIPLINATO DAL CAPITOLATO GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE - CONSEGNA TARDIVA - DIRITTI DELL'APPALTATORE.*
In tema di appalto disciplinato dal capitolato generale delle opere pubbliche dello stato l'intempestiva consegna dei lavori conferisce all'appaltatore il diritto al risarcimento dei danni solo nel caso che abbia manifestato la volonta di recedere dal contratto (dichiarazione che ha valore di proposta di risoluzione del rapporto), mentre, in caso contrario, nulla puo successivamente pretendere. Tale disciplina e diretta ad assicurare all'amministrazione la possibilita di conoscere immediatamente le conseguenze del ritardo, e, quindi, di stabilire l'opportunita di mantenere in vita il rapporto ovvero di adottare una diversa Determinazione in vista della eventuale superamento degli originari limiti di spese, sicche tale finalita sarebbe elusa ove fosse dato all'appaltatore di richiedere il rimborso di maggiori oneri, a qualsiasi titolo, durante e dopo l'esecuzione dell'opera, pur avendo accettato senza riserve la consegna tardiva dei lavori e il nuovo termine contrattuale. (V 1083/78, mass n 390447).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 10, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)