Sez. 2, Sentenza n. 7259 del 12/05/2003 (Rv. 562917 - 01)
TRASCRIZIONE - CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - OBBLIGHI DEL CONSERVATORE - RIFIUTO O RITARDO DI RICEZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Rifiuto di trascrizione del conservatore dei registri immobiliari - Ricorso - Decreto del presidente del tribunale ex art. 745 cod. proc. civ. - Reclamabilità - Esclusione.
TRASCRIZIONE - CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - OBBLIGHI DEL CONSERVATORE - RIFIUTO O RITARDO DI RICEZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
È inammissibile il reclamo alla Corte di appello, ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ., avverso il decreto ex art. 745 cod. proc. civ. con cui il presidente del tribunale ordina al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione di un atto privato, essendo il reclamo in questione previsto con riferimento ai provvedimenti emessi in camera di consiglio, tra i quali non rientra quello contemplato dall'art. 745 cit., che è di competenza del presidente del tribunale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Abrog. Disp. Att. e Trans. art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 745
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)