Sez. 2, Sentenza n. 370 del 13/01/1995 (Rv. 489674 - 01)
TRASCRIZIONE - CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - OBBLIGHI DEL CONSERVATORE - RIFIUTO O RITARDO DI RICEZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Ricorso avverso il rifiuto di trascrizione - Decreto del presidente del Tribunale - Ricorso per cassazione ex art. 111 della Cost. - Inammissibilità.
TRASCRIZIONE - CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - OBBLIGHI DEL CONSERVATORE - RIFIUTO O RITARDO DI RICEZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto in base all'art. 111 Cost. contro il decreto emesso dal Presidente del Tribunale in sede di ricorso ex art. 2674 cod. civ., art. 113 bis disp. att. stesso codice e 745 cod. proc. civ. avverso il rifiuto di trascrizione del Conservatore dei registri immobiliari, trattandosi di un provvedimento conclusivo di un procedimento che non comporta esplicazione di una attività giurisdizionale in sede contenziosa, in quanto non ha ad oggetto la risoluzione di un conflitto d'interessi, ma il regolamento secondo legge dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, e non suscettibile di passare in giudicato, potendo le parti interessate adire la normale via contenziosa per ottenere una pronuncia sull'esistenza del loro diritto.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2674, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 113 bis, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 113 bis, Cod. Proc. Civ. art. 745
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)