Sez. 1, Sentenza n. 10109 del 13/10/1993 (Rv. 483934 - 01)
Procedimenti speciali - Copia e collazione di atti pubblici | Copia di sentenza - Cancelliere - Rilascio - Rifiuto - Ricorso avverso il rifiuto - Decreto del Presidente del Tribunale - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Procedimenti speciali - Copia e collazione di atti pubblici
Il decreto reso dal presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 745 cod. proc. civ., sul ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare copia di sentenza (nella specie, in ragione del mancato versamento dell'imposta di registro), non è impugnabile in cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di atto di volontaria giurisdizione, che è adottato in esito ad un procedimento camerale e sulla sola base dell'audizione di detto cancelliere, e che non pronuncia sul diritto a quella copia, il quale resta impregiudicato e tutelabile in sede contenziosa nel rapporto con la Pubblica amministrazione depositaria del documento reclamato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 745
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)