Sez. 2, Sentenza n. 861 del 25/03/1971 (Rv. 350734 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta, tra esse, di quelle che piu siano idonee a sorreggere la decisione sono attivita riservate al giudice di merito, il quale e soggetto solo al limite legale di dover dare, delle determinazioni prese, congrua ed esatta motivazione, che consenta il controllo del criterio logico seguitò Obbligo di motivazione, questo, che egli compiutamente soddisfa quando, anche senza confutare espressamente e singolarmente tutte le argomentazioni svolte dalle parti e tutte le risultanze di causa, e valorizzando solo gli elementi ritenuti piu attendibili e pertinenti, dia adeguata spiegazione del suo convincimento, cosi contraddicendo per implicito il difforme assunto delle parti, logicamente incompatibile con la soluzione adottata. (Conf 3978'69, mass n 344422).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)