Sez. 5, Sentenza n. 14664 del 23/06/2006 (Rv. 591769 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Notificazione alle persone giuridiche - Procedimento ex art. 140 cod. proc. civ. - Utilizzabilità - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
In tema di notificazione degli atti in materia tributaria, nel caso in cui la notifica ad una persona giuridica non possa aver luogo nel domicilio fiscale - da individuarsi a norma degli artt. 36 e 58 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - l'ufficiale notificatore può procedere a norma dell'art. 140 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 60, primo comma, lettera e), del d.P.R. n. 600, soltanto dopo aver dato atto nella sua relata dell'inesistenza, nel Comune ove la persona giuridica ha il domicilio fiscale, di una qualsiasi sede, ufficio o azienda della medesima, nonché di un'abitazione, ufficio o azienda del suo legale rappresentante, secondo quanto prescrive l'art. 145, ultimo comma, cod. proc. civ., e purchè nell'atto da notificare sia indicata la persona fisica che rappresenta la persona giuridica.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)