diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3140 del 25/03/1998 (Rv. 513966 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO | Notifica alle persone giuridiche - Disciplina.
Stato
decisa il 1998-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513966-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO

Gli atti tributari vanno notificati al contribuente persona giuridica, entro l'ambito territoriale del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell'art. 145, comma primo, cod. proc. civ. e, se risulti impossibile, secondo quella del successivo comma terzo; se anche ciò non sia possibile, la notifica va eseguita secondo le forme dell'art. 140 cod. proc. civ., laddove, se l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente non si trovino nel Comune di domicilio fiscale, la notifica seguirà nelle forme dell'art. 60, comma primo, lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973, e si avrà per perfezionata nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione del prescritto avviso di deposito nell'albo del Comune.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)