Sez. 3, Sentenza n. 34417 del 06/07/2005 Ud. (dep. 27/09/2005) Rv. 232486 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - PUBBLICAZIONI OSCENE | Edicolanti - Esposizione al pubblico - Percepibilità dell'osceno - Elemento costitutivo - Onere della prova per l'accusa.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - PUBBLICAZIONI OSCENE
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 528 cod. pen. non è sufficiente la mera detenzione del materiale osceno, ma occorre anche la "pubblicità", che rappresenta sia elemento costitutivo della fattispecie che requisito essenziale perché si realizzi l'offesa al buon costume. (La Corte ha, altresì, posto in rilievo che si tratta di elemento costitutivo della fattispecie, ed è pertanto onere dell'accusa provare la percepibilità - concreta o astratta - dell'osceno da parte di un numero indeterminato di persone).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 528 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)