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Sez. 3, Sentenza n. 13619 del 19/11/1998 Ud. (dep. 23/12/1998) Rv. 212543 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - PUBBLICAZIONI OSCENE | Edicolanti - Esposizione al pubblico - Carattere di pubblicità - Nozione - Ambito di applicazione.
Stato
decisa il 1998-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212543-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - PUBBLICAZIONI OSCENE

Il carattere della pubblicità, ancorché espressamente richiesto dall'art. 528 cod.pen. soltanto con riferimento allo scopo di pubblica esposizione, deve sussistere in rapporto a tutte le ipotesi, tra loro alterative e sussidiarie, indicate nel primo comma, compresa la detenzione di oggetti osceni destinati alla vendita. La pubblicità, intesa come possibilità di percepire l'osceno da parte di un numero indeterminato di persone, si configura prima ancora che come un elemento costitutivo della fattispecie penale incriminatrice, quale presupposto della stessa tutela del pudore. (Vedi Corte Cost. 9 luglio 1992 n. 368).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 528 CORTE COST., Legge 17/07/1975 num. 355 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)