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Sez. U, Sentenza n. 5606 del 24/03/1995 Ud. (dep. 17/05/1995) Rv. 201031 - 01

Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Delitti: offese al pudore e all'onore sessuale - Pubblicazioni oscene | Commercio di materiale pornografico realizzato con accorgimenti tali da assicurarne la riservatezza - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1995-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201031-01

Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Delitti: offese al pudore e all'onore sessuale - Pubblicazioni oscene

Il commercio dell'osceno, se realizzato con particolari modalità di riservatezza e di cautela, idonee a prevenire la lesione reale o potenziale del pubblico pudore, non integra l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 528 cod. pen.. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria pronunciata nei confronti del titolare di un esercizio commerciale ove videocassette di contenuto pornografico venivano offerte in vendita in un locale attiguo al negozio, nel quale potevano accedere soltanto coloro che ne avessero fatto espressa richiesta e che avessero raggiunto la maggiore età; nell'affermare il principio di cui sopra, le Sezioni Unite hanno precisato che l'osceno, in sè e per sè, è irrilevante agli effetti della legge penale e che ciò che delimita il lecito dall'illecito è la sola possibilità di una sua diffusa percepibilità, configurandosi la "pubblicità", intesa come idoneità dell'osceno ad essere percepito da un numero indeterminato di persone, prima ancora che come elemento costitutivo della fattispecie penale, quale presupposto della stessa tutela del pudore). (V. anche Sez. U., c.c. 24 marzo 1995, Barbuto mass. nn. 201029, 201030).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 528 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)