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Sez. 1, Sentenza n. 11394 del 11/10/1999 (Rv. 530588 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Tassatività dei casi - Conseguenze - Portata - Obbligo del giudice di appello di discutere nei residui casi la causa nel merito - Limiti.
Stato
decisa il 1999-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530588-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Dalla tassatività dei casi di rimessione al primo giudice non consegue che il giudice d'appello debba decidere la causa nel merito in tutti i casi in cui la rimessione non è prevista; infatti, presupposto del dovere del giudice d'appello di decidere nel merito è che gli atti nulli possano essere rinnovati e il processo possa riprendere da quel punto l'iter processuale davanti al giudice di secondo grado; tale possibilità non sussiste ogniqualvolta la nullità non possa essere sanata in grado d'appello, come avviene in caso di nullità non sanata della citazione di primo grado (nella specie per omessa indicazione della data dell'udienza di prima comparizione), trattandosi di atto che non può essere rinnovato; pertanto, poiché il giudice di secondo grado deve limitarsi a dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e degli atti successivi, senza dover rimettere la causa al primo giudice ma senza poter rinnovare il processo di primo grado e decidere nel merito, è ammissibile l'impugnazione con la quale l'appellante si limiti a dedurre solo i vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso nel merito in senso a lui sfavorevole (fattispecie precedente all'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)