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Sez. U, Sentenza n. 369 del 30/06/1999 (Rv. 528107 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Contratto di agenzia - Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 cod. civ. nuovo testo - Inderogabilità a svantaggio dell'agente - Indisponibilità dei diritti ex art. 4, secondo comma, legge n. 218 del 1995 - Configurabilità - Deroga alla giurisdizione italiana - Inefficacia - Fattispecie relativa a impresa mandante extracomunitaria.
Stato
decisa il 1999-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528107-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

La indisponibilità dei diritti che, a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 218 del 1995 di riforma del diritto internazionale privato, rende nulla la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana, sussiste nell'ipotesi di inderogabilità, a svantaggio dell'agente, della disciplina dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, dettata dall'art. 1751 cod. civ., così come sostituito dal D.Lgs. n. 303 del 1991, in attuazione della direttiva comunitaria n. 86/653, che ha lo scopo di impedire, nella disciplina dei rapporti tra agenti commerciali e loro preponenti, differenze tra le legislazioni nazionali tali da poter influenzare sensibilmente le condizioni di concorrenza e da pregiudicare il livello di protezione degli agenti. (Nella specie la S.C., in sede di regolamento preventivo, ha dichiarato la giurisdizione italiana relativamente ad azione promossa da agente di compagnia aerea extracomunitaria avente in Italia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303 art. 4, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)