diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5818 del 20/12/1989 (Rv. 464704 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEL RICONOSCIUTO - IN GENERE - PROCEDIMENTO EX ART. 264, SECONDO COMMA, COD. CIV. - NATURA - CONSEGUENZE - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464704-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEL RICONOSCIUTO - IN GENERE - PROCEDIMENTO EX ART. 264, SECONDO COMMA, COD. CIV. - NATURA - CONSEGUENZE - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Il procedimento contemplato dall'art. 264 secondo comma cod. civ., al fine dell'autorizzazione alla impugnazione del riconoscimento del minore, nonché della nomina di un curatore speciale, non ha natura contenziosa e si mantiene nell'ambito della volontaria giurisdizione, con la conseguenza che il provvedimento che lo definisce, ancorché reso in secondo grado in esito a reclamo, non è impugnabile con ricorso per Cassazione. Tale principio, però, trova deroga quando detto provvedimento statuisca sulla Competenza (o sulla giurisdizione), atteso che, in questa ipotesi, esso assume natura sostanziale di sentenza ed è quindi impugnabile su iniziativa di coloro che siano stati parti del procedimento, od avrebbero potuto esserlo (come i soggetti abilitati a promuoverlo, ai sensi della citata norma, non anche l'autore del riconoscimento).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 263 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 264, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)