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Sez. L, Sentenza n. 4328 del 24/06/1983 (Rv. 429235 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - DECLARATORIA IN PRIMO GRADO DELLA ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - RIPRISTINO DEL RAPPORTO DI LAVORO - PERSISTENZA DI ESSO FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA D'APPELLO AFFERMATIVA DELLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - EFFETTI IN ORDINE AGLI OBBLIGHI RETRIBUTIVI DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1983-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429235-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - DECLARATORIA IN PRIMO GRADO DELLA ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - RIPRISTINO DEL RAPPORTO DI LAVORO - PERSISTENZA DI ESSO FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA D'APPELLO AFFERMATIVA DELLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - EFFETTI IN ORDINE AGLI OBBLIGHI RETRIBUTIVI DEL DATORE DI LAVORO.*

Il rapporto di lavoro ripristinato, de iure e de facto, in esecuzione della sentenza di primo grado, che, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ha ordinato la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, produce gli effetti che gli sono propri fino al passaggio in giudicato della sentenza di riforma del giudice d'appello (affermativa della legittimità del licenziamento), sicché, fino a tale data, il lavoratore può reagire, con i normali strumenti di tutela contro il licenziamento illegittimo, anche ad una sua estromissione che sia fondata sulla semplice pubblicazione della detta sentenza di riforma. Similmente, l'Obbligo posto, dal secondo comma dello stesso articolo, a carico del datore di lavoro, che non ottemperi all'ordine di reintegrazione, di corrispondere al lavoratore le retribuzioni dalla data della sentenza fino a quella dell'effettiva reintegrazione perdura (tenuto conto anche della sua funzione di restituire effettività al rapporto di lavoro, almeno in ordine alla prestazione retributiva, nonché della sua funzione di sanzione volta ad assicurare l'esecuzione di un facere infungibile) fino al passaggio in giudicato della sentenza di riforma pronunciata in grado di appello, sicché il lavoratore non è tenuto a restituire le retribuzioni versategli medio tempore in esecuzione (coatta o spontanea) della sentenza di primo grado, ed ha il diritto di conseguirle per tutto il periodo sino al passaggio in giudicato della sentenza di riforma (ferma la facoltà del datore di lavoro di utilizzarne la prestazione). (V 1669/82, mass n 419498; (V 1094/78, mass n 390464; (V 262/78, mass n 389557).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)