Sez. L, Sentenza n. 1094 del 04/03/1978 (Rv. 390464 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - SENTENZA DI PRIMO GRADO - RIFORMA - EFFETTI - SOMME PAGATE DAL DATORE DI LAVORO IN LUOGO DELLA REINTEGRAZIONE - RESTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - SENTENZA DI PRIMO GRADO - RIFORMA - EFFETTI - SOMME PAGATE DAL DATORE DI LAVORO IN LUOGO DELLA REINTEGRAZIONE - RESTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
Ove nel giudizio di appello venga riconosciuta la legittimita del licenziamento del lavoratore e di conseguenza sia riformata la sentenza di primo grado, che aveva ordinato la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, le somme pagate - spontaneamente o coattivamente - dal datore di lavoro in luogo della disposta reintegrazione del dipendente non devono essere da questi restituite, costituendo esse la specifica sanzione dell'inottemperanza del datore di lavoro all'ordine del giudice, esecutivo ex lege.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)