Sez. 1 - , Sentenza n. 58512 del 05/11/2018 Cc. (dep. 28/12/2018) Rv. 276154 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Modifica dell’art. 5, d.lgs. n. 159 del 2011 ad opera della legge n. 161 del 2017 – Proposte depositate anteriormente alla novella – Competenza del tribunale “provinciale” – Sussistenza - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
La competenza a decidere sulle proposte applicative di misure di prevenzione depositate presso i tribunali "provinciali" prima del 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della modifica introdotta all'art. 5 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, spetta ai predetti tribunali, in virtù del principio della "perpetuatio iurisdictionis".
Riferimenti normativi: Legge 17/10/2017 num. 161 art. 2, Decreto Legge 06/09/2011 num. 159 art. 5 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)