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Sez. 1, Sentenza n. 39905 del 17/07/2018 Cc. (dep. 04/09/2018) Rv. 273868 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Sorveglianza speciale applicata prima della modifica dell'art. 5 d.lgs. n. 159 del 2011 ad opera della legge n. 161 del 2017 - Richiesta di revoca o di modifica delle prescrizioni - Competenza funzionale del giudice che ha emesso la misura - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-07-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273868-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

La competenza a decidere sulla richiesta di revoca o di modifica delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, applicata prima della modifica introdotta all'art. 5 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, spetta all'organo giurisdizionale che ha emesso il relativo provvedimento, pur se diverso dal tribunale distrettuale, atteso che detta richiesta non introduce un nuovo procedimento da attribuirsi alla cognizione del predetto tribunale, ma attiene alla fase di esecuzione di un provvedimento già adottato, che resta disciplinata dall'art. 11, comma 2, del citato d.lgs.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 5, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11, Legge 17/10/2017 num. 161 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)