Sez. 3, Sentenza n. 5742 del 20/10/2016 Ud. (dep. 08/02/2017) Rv. 269758 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Spostamento della competenza funzionale ex art. 11 della legge n. 136 del 2010 - Individuazione del giudice competente per la celebrazione dell'udienza preliminare - Normativa vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale - Applicabilità - Fondamento.
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
In virtù del principio "tempus regit actum", che governa la successione nel tempo delle norme processuali, è legittima la celebrazione dell'udienza preliminare avanti all'ufficio giudiziario territorialmente competente al momento in cui è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio, non rilevando che una legge successiva ne abbia modificato la competenza (nella specie, l'art. 11 della L. 13 agosto 2010, n. 136, che ha attribuito la competenza funzionale in relazione al reato di cui all'art. 260 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 al G.U.P. distrettuale). (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che non è necessario, ai fini del radicamento della competenza, che l'organo giudicante abbia concretamente iniziato la trattazione del processo prima dell'entrata in vigore delle nuove norme).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 13/08/2010 num. 136 art. 11, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)