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Sez. U, Sentenza n. 1655 del 10/04/1978 (Rv. 391048 - 01)

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI CONTRO LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO PROVINCIALE IN MATERIA DI ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE DALL'ALBO - CONTRADDITTORI NECESSARI - RICORSO PER CASSAZIONE NOTIFICATO AL SOLO CONSIGLIO NAZIONALE E NON ANCHE AL CONSIGLIO PROVINCIALE ED AL PM - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391048-01

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI CONTRO LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO PROVINCIALE IN MATERIA DI ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE DALL'ALBO - CONTRADDITTORI NECESSARI - RICORSO PER CASSAZIONE NOTIFICATO AL SOLO CONSIGLIO NAZIONALE E NON ANCHE AL CONSIGLIO PROVINCIALE ED AL PM - INAMMISSIBILITA.*

Nel procedimento dinanzi al consiglio nazionale dei Geometri, promosso con ricorso del professionista avverso decisione adottata da consiglio del collegio provinciale in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo, legittimi e necessari contraddittori sono il predetto consiglio provinciale, quale portatore degli interessi della collettivita professionale alla conservazione del provvedimento impugnato, ed il procuratore della Repubblica della Sede del collegio provinciale, anch'egli titolare del potere di ricorrere al consiglio nazionale (artt 12 e 15 del RD 11 febbraio 1929 n 274 sulla professione di geometra). Pertanto, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avverso pronuncia resa dal consiglio nazionale dei Geometri in esito a detto procedimento, ove non sia stato notificato ad alcuno degli indicati contraddittori, ma erroneamente e soltanto al consiglio nazionale, il quale e organo di giurisdizione speciale, non parte. (V 575/76, mass nn 379221, 379222; (V 4011/75, mass n 378307).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 12, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)