Sez. U, Sentenza n. 4011 del 04/12/1975 (Rv. 378307 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - GIUDIZIO DAVANTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI - SUCCESSIVO RICORSO PER CASSAZIONE - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DELLA CIRCOSCRIZIONE - LITISCONSORTE NECESSARIO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - MANCANZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - GIUDIZIO DAVANTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI - SUCCESSIVO RICORSO PER CASSAZIONE - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DELLA CIRCOSCRIZIONE - LITISCONSORTE NECESSARIO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - MANCANZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha Sede il consiglio dell'ordine degli ingegneri, che abbia emesso nei confronti di un professionista un provvedimento in materia disciplinare o di iscrizione all'albo, e contraddittore necessario nel procedimento dinanzi al consiglio nazionale degli ingegneri e, successivamente, nel giudizio di Cassazione ex art 111 cost. Pertanto, il ricorso per Cassazione contro la decisione del consiglio nazionale deve essere, a pena di inammissibilita, notificato sia all'organo che ha emesso il provvedimento impugnato, e cioe al consiglio dell'ordine territoriale, sia al procuratore della Repubblica del luogo ove tale organo ha Sede. Qualora il ricorso sia stato notificato a uno solo dei contraddittori necessari, la Corte di Cassazione deve ordinare, a norma dell'art 331 cod proc civ, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro e dichiarare l'inammissibilita del ricorso se all'integrazione non si sia provveduto entro il termine fissato. (V 496/72, mass n 356474).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331, DM 01/10/1948 art. 5, DM 01/10/1948 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)