Sez. U, Ordinanza n. 20144 del 03/10/2011 (Rv. 618826 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Istanza di fallimento di società di capitali - Anteriore trasferimento della sede legale in Stato extracomunitario e della sede operativa in Stato comunitario - Dichiarazione di fallimento - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all'istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali che abbia avuto in Italia la propria sede legale, prima che essa sia stata solo fittiziamente trasferita in uno Stato extracomunitario, unitamente al trasferimento in Stato comunitario della sede operativa. Infatti, posto il trasferimento della sede legale in Stato extracomunitario, la giurisdizione italiana persiste in ragione della sua inderogabilità, secondo il disposto degli artt. 9 e 10 legge fall. (come novellati dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile "ratione temporis") e dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, i quali escludono la predetta giurisdizione solo nei casi di effettivo e tempestivo trasferimento all'estero; mentre, in ragione del carattere solo fittizio della sede legale, deve reputarsi vinta la presunzione di coincidenza di essa con la sede effettiva situata in uno Stato comunitario, stabilita dall'art. 3, paragrafo 1, del Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, che, pertanto, risulta inapplicabile. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato sussistere la giurisdizione del giudice italiano a conoscere del fallimento di una società di capitali già con sede legale in Italia e che aveva trasferito detta sede negli Stati Uniti poco prima dell'istanza di fallimento, ma soltanto fittiziamente, giacché la sede effettiva degli affari era stata a sua volta trasferita in Gran Bretagna).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 25, Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)