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Sez. U, Ordinanza n. 25038 del 13/10/2008 (Rv. 604831 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | - Istanza di fallimento di società - Anteriore trasferimento della sede in Paese extracomunitario - Dichiarazione di fallimento - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604831-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di giurisdizione in ordine alla dichiarazione di apertura della procedura fallimentare, il trasferimento in uno Stato extracomunitario della sede di una società, benché anteriore al deposito dell'istanza di fallimento, non esclude la giurisdizione italiana, essendo essa inderogabile - salve le convenzioni internazionali o le norme comunitarie - secondo il disposto degli artt. 9 e 10 legge fall. (quali novellati dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis") e dell'art. 25 della legge n. 218 del 1995, i quali escludono la predetta giurisdizione solo nei casi di effettivo e tempestivo trasferimento all'estero (principio affermato in fattispecie di trasferimento meramente fittizio della sede sociale alle Isole Vergini e cancellazione della società dal registro delle imprese in Italia seguito, meno di un anno dopo, dal deposito dell'istanza di fallimento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 25, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)