Sez. U, Sentenza n. 2243 del 06/02/2015 (Rv. 634145 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Insolvenza transfrontaliera - Fallimento di società - Regolamento CE n. 1346/2000 - Competenza ad aprire la procedura di insolvenza - Giudice del centro di interessi della società - Presunzione "iuris tantum" di coincidenza della sede legale con la sede effettiva - Superamento - Conseguenze - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura di insolvenza sono i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, dovendosi presumere - per le società e le persone giuridiche - che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicché quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione. (Nella specie, la S.C., sebbene le tre società ricorrenti - aventi sede in Gran Bretagna e in Irlanda - avessero dimostrato la disponibilità di uffici operativi all'estero, ha ritenuto preminente l'ubicazione in Italia del centro amministrativo e decisionale delle società, così affermando la giurisdizione del giudice italiano).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)