Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16592 del 21/07/2014 (Rv. 632331 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori del settore dell'amianto - Beneficio previsto dall'art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992 - Natura pensionistica - Conseguenze - Controversia instaurata per l'accertamento del relativo diritto - Legittimazione passiva - Attribuzione esclusiva all'INPS - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Nella causa introdotta dal lavoratore per ottenere l'accertamento giudiziale del diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all'amianto, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, conv. in legge 4 agosto 1993, n. 271), l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l'INPS, difettando l'INAIL della legittimazione passiva ("ad causam"), in quanto soggetto del tutto estraneo al rapporto, di natura previdenziale, che dà titolo alla proposta domanda, atteso che il beneficio dell'accredito figurativo è diretto ad assicurare una più rapida acquisizione dei requisiti contributivi utili per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria e non a facilitare l'accesso alle diverse prestazioni oggetto del regime assicurativo a carico dell'INAIL.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 04/08/1993 num. 271 CORTE COST., Decreto Legge 05/06/1993 num. 169 art. 1 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)