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Sez. L, Sentenza n. 3801 del 04/07/1979 (Rv. 400250 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400250-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Le rinunzie e le transazioni, anche se relative a diritti inderogabili dei lavoratori, non sono impugnabili, ai sensi dell'art 2113 cod civ, qualora siano la risultanza di conciliazioni raggiunte con l'intervento e sotto gli auspici degli uffici provinciali del lavoro, prima dell'entrata in vigore della legge n 533 del 1973. (Conf 305/77, mass n 383840; (Conf 1715/75, mass n 375343; (Conf 2483/71, mass n 353501).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)