Sez. 2, Sentenza n. 2483 del 24/07/1971 (Rv. 353501 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - ANCHE RELATIVE A DIRITTI INDEROGABILI - IMPUGNABILITA - DOPO LA CONCILIAZIONE AVVENUTA PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - ANCHE RELATIVE A DIRITTI INDEROGABILI - IMPUGNABILITA - DOPO LA CONCILIAZIONE AVVENUTA PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO - ESCLUSIONE.*
Le rinunzie e le transazioni, anche se relative a diritti inderogabili del lavoratore, non sono impugnabili ex art 2113 cod civ qualora siano la risultanza di conciliazioni raggiunte con l'intervento degli uffici provinciali del lavoro. (V 2951'58' 3941'56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)