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Sez. L, Sentenza n. 2721 del 04/05/1981 (Rv. 413484 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - INTERVENTO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO O DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE - FUNZIONE - RICONOSCIMENTO DA PARTE DI DETTI ORGANISMI COME ESPRESSIONE DI UNA VOLONTA NON COARTATA MA COMPOSIZIONE GIA DAGLI INTERESSATI DELINEATA IN TRATTATIVE DIRETTE - IDONEITA.*
Stato
decisa il 1981-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413484-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - INTERVENTO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO O DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE - FUNZIONE - RICONOSCIMENTO DA PARTE DI DETTI ORGANISMI COME ESPRESSIONE DI UNA VOLONTA NON COARTATA MA COMPOSIZIONE GIA DAGLI INTERESSATI DELINEATA IN TRATTATIVE DIRETTE - IDONEITA.*

Secondo l'apprezzamento dello stesso legislatore - implicito nelle Disposizioni dell'art 3 DL 15 aprile 1948 n 381, dell'art 12 legge 22 luglio 1961 n 628 e degli originari artt 430 e 431 cod proc civ, come dei nuovi artt 410 e 411 dello stesso codice, gli uni e gli altri richiamati, rispettivamente dall'originario e dal nuovo testo dell'art 2113 cod civ - l'intervento dell'ufficio provinciale del lavoro o della commissione provinciale di conciliazione e di per se idoneo a sottrarre il lavoratore a quella condizione di soggezione rispetto al datore di lavoro che rende sospette di prevaricazione da parte di quest'ultimo le transazioni o rinunzie intervenute nel corso del rapporto in ordine a diritti stabiliti da norme inderogabili. Detti organismi, infatti, adempiono il compito loro affidato dalla legge non solo quando, essendo cio necessario, partecipino attivamente alla composizione delle contrastanti posizioni delle parti, ma anche quando, null'altro occorrendo nel caso specifico, riconoscano come espressione di una volonta non coartata del lavoratore, e conseguentemente registrino in un proprio atto, una composizione gia dagli interessati delineata in trattative dirette. (V 5590/79, mass n 402191; (V 3801/79, mass n 400250).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Decreto Legge 15/04/1948 num. 381 art. 3, Decreto Legge 22/07/1961 num. 628 art. 12, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)