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Sez. L, Sentenza n. 724 del 05/03/1976 (Rv. 379374 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379374-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il requisito della novita che legittima l'ammissione in appello della prova testimoniale si concreta nell'esigenza che la prova stessa versi su circostanze del tutto distinte e diverse da quelle che hanno formato oggetto delle prove assunte in primo grado, in modo che si possa escludere che l'indagine sollecitata in Sede di gravame sia diretta a rinnovare o a riproporre, sia pure per completarne i risultati, quella gia esaurita e chiusa, ovvero a contraddire o a modificare le risultanze acquisite. L'accertamento del giudice d'appello circa la sussistenza del requisito della novita e incensurabile in Sede di legittimita. (Conf 468/71, mass n 350083).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)