diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4670 del 18/10/1978 (Rv. 394348 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA CONTRARIA - INAMMISSIBILITA - CONTUMACIA DELLA PARTE ISTANTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394348-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA CONTRARIA - INAMMISSIBILITA - CONTUMACIA DELLA PARTE ISTANTE - IRRILEVANZA.*

L'ammissibilita di prove nuove in appello non ha mutato il principio dell'unita della prova, posto a garanzia reciproca delle parti in contesa, in osservanza del quale non e consentito alla parte dedurre in appello prove che tendano a rinnovare quella gia esperita in primo grado o a contraddire quella gia sperimentata in prime cure dalla parte avversaria; pertanto la prova non puo essere ammessa quando cada su circostanze che avrebbero potuto formare oggetto di prova contraria a quella espletata in primo grado, e cio anche quando la parte istante sia stata contumace in primo grado. (V 724/76, mass n 379374).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)