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Sez. 3, Sentenza n. 468 del 22/02/1971 (Rv. 350083 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - IGNORANZA DELLE INCAPACITA DEI TESTIMONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350083-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - IGNORANZA DELLE INCAPACITA DEI TESTIMONI - ESCLUSIONE.*

Il requisito della novita che legittima l'ammissione in appello della prova testimoniale si concreta nell'esigenza che la prova stessa versi su circostanze del tutto distinte e diverse da quelle che hanno formato oggetto delle prove assunte in primo grado, in modo che si possa escludere che l'indagine sollecitata in Sede di gravame sia diretta a rinnovare o a riproporre, sia pure per completarne i risultati, quella gia esaurita e chiusa, ovvero a contraddire o a modificare le risultanze acquisite. Ove difettino tali caratteri non vale a legittimare l'ammissione in appello della prova testimoniale la circostanza che la parte ignorasse che i testimoni indicati in prime cure non erano in grado di deporre su i fatti articolati nei capitoli. (V 3458'69 mass 343576).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)