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Sez. L, Sentenza n. 7743 del 14/04/2005 (Rv. 580450 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Prestazioni previdenziali di disoccupazione speciale - Crediti per interessi e rivalutazione - Prescrizione ordinaria decennale - Periodi di prestazione corrisposta in ritardo - Spettanza - Decorrenza - Ambito.
Stato
decisa il 2005-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580450-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

In tema di prestazioni previdenziali di disoccupazione speciale, non liquidate e non poste in riscossione, il credito per rivalutazione monetaria soggiace alla prescrizione ordinaria decennale. Per i periodi di prestazione corrisposta in ritardo, rivalutazione monetaria ed interessi legali spettano - con decorrenza dal centoventunesimo giorno dalla data di presentazione della domanda di trattamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 - se maturati entro il 31 dicembre 1991, anche oltre quella data. Per i periodi maturati successivamente ad essa, invece, spetta soltanto la maggior somma tra interessi e rivalutazione, a norma dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)