Sez. L, Sentenza n. 13885 del 23/07/2004 (Rv. 574934 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Prestazioni di disoccupazione speciale - Rivalutazione ed interessi - Spettanza - Configurabilità - Limiti - Decorrenza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, ai crediti aventi ad oggetto le prestazioni di disoccupazione speciale maturate e corrisposte in ritardo, spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991, escludendo pertanto il cumulo per i ratei maturati successivamente alla data di entrata in vigore di tale legge, mentre per effetto dell'art. 7 della legge n. 533 del 1970 la decorrenza dal centoventesimo giorno dalla presentazione della domanda amministrativa trova applicazione relativamente alle prestazioni maturate nel termine predetto e non per i ratei successivi posti in pagamento mensilmente e previsti dalla legge a scadenza mensile. (Fattispecie relativa a crediti risalenti al periodo maggio 1990 - settembre 1993).
Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)