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Sez. L, Sentenza n. 15066 del 06/06/2008 (Rv. 603752 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE | Sussidio di disoccupazione - Ritardo nel pagamento - Conseguenze - Rivalutazione ed interessi - Condizioni - Presentazione della dichiarazione del lavoratore di conferma della continuità della disoccupazione - Necessità.
Stato
decisa il 2008-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603752-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE

In tema di sussidio di disoccupazione, il ritardo nel pagamento non dà luogo, in ogni caso, alla maturazione di rivalutazione ed interessi, per la semplice decorrenza del tempo, in quanto, essendo il pagamento della prestazione principale subordinato alla presentazione della dichiarazione del lavoratore di conferma della continuità della disoccupazione nei quindici giorni precedenti il periodo di riferimento della indennità, il diritto agli accessori matura solo ove il disoccupato abbia posto in essere tutti gli oneri a suo carico per ottenere l'erogazione dell'indennità.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 2270 art. 51, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)