Sez. 2, Sentenza n. 5987 del 10/05/2000 (Rv. 536370 - 01)
COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - IN GENERE | Effetti - Rifiuto di restituzione - Conseguenze.
COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - IN GENERE
La figura del "precario" ovvero del "comodato precario" (art.1810 cod. civ.) si caratterizza per la previsione che la scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può farla maturare "ad nutum" mediante richiesta di restituzione del bene. Tale richiesta determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa, viene ad assumere la posizione di detentore "sine titulo" e quindi abusivo del bene altrui, salvo che dimostri di poterne disporne in base ad altro rapporto diverso dal precario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1810
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)