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Sez. 3, Sentenza n. 15986 del 07/07/2010 (Rv. 614013 - 01)

COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - IN GENERE | Comodato precario - Caratteri - Richiesta di restituzione del bene - Sopravvenienza di un urgente e impreveduto bisogno - Condizione di legittimità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614013-01

COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - IN GENERE

Il comodato precario é caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del "vinculum iuris" costituito tra le parti é rimessa in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla "ad nutum" con la semplice richiesta di restituzione del bene senza che assuma rilievo la circostanza che l'immobile sia stato adibito a casa familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra i coniugi, all'affidatario dei figli. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di restituzione di un immobile concesso in comodato dai genitori al figlio e rimasto nella disponibilità della nuora dopo la separazione, ritenendo che la legittimità di tale pretesa fosse subordinata alla sopravvenienza di un urgente e impreveduto bisogno ai sensi dell'art. 1809, secondo comma, cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)