Sez. 3, Sentenza n. 4718 del 09/11/1989 (Rv. 464126 - 01)
COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - IN GENERE - EFFETTI - RIFIUTO DI RESTITUZIONE - CONSEGUENZA.*
COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - IN GENERE - EFFETTI - RIFIUTO DI RESTITUZIONE - CONSEGUENZA.*
La figura del "precario", ovvero del "comodato-precario" (art. 1810 cod. civ.), si caratterizza per la previsione che la scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può farla maturare ad nutum, mediante richiesta di restituzione del bene. Tale richiesta determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità ed al godimento della cosa, con la conseguenza che, una volta sciolto, per unilaterale iniziativa del comodante, il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa viene ad assumere la posizione di detentore sine titulo, e quindi abusivo, del bene altrui, salvo che dimostri di poterne disporre in base ad altro rapporto diverso dal precario. (V 491/84, mass n 432722; (V 4642/76, mass n 383389).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1810
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)