diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4968 del 19/01/2011 Ud. (dep. 10/02/2011) Rv. 249409 - 01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA | Trasmissione con mezzi alternativi a quelli indicati dall'art. 96 cod. proc. pen. - Ritualità - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249409-01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA

La nomina del difensore di fiducia può essere trasmessa validamente all'autorità procedente anche a mezzo telefax, purché l'interessato adempia l'onere di assicurare che non residuino incertezze circa la provenienza e la completa ricezione dell'atto in cui è raccolta la dichiarazione di nomina, ed ancora circa la data di trasmissione e di ricezione e circa ogni altro aspetto che possa garantire la medesima affidabilità della consegna diretta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)