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Sez. 4, Sentenza n. 11378 del 12/01/2006 Ud. (dep. 31/03/2006) Rv. 233681 - 01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA | Difensore di fiducia - Nomina - Nomina tacita - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233681-01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA

È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per "facta concludentia". (Nella specie, la Corte ha a tal fine ritenuto significativa la circostanza che l'imputato, pur ritualmente avvisato, aveva rinunciato a comparire nel giudizio di appello e non aveva nominato altro difensore, diverso da quello che aveva presentato i motivi di appello, ritualmente indicato nel decreto di citazione per il giudizio di appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)