Sez. 1, Sentenza n. 11268 del 02/03/2007 Cc. (dep. 15/03/2007) Rv. 236162 - 01
DIFESA E DIFENSORI - NOMINA | Atto di nomina - Formalità e modalità richieste dall'art. 96 cod. proc. pen. - Necessità - Atti equipollenti - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI - NOMINA
La nomina del difensore di fiducia è atto formale che non ammette equipollenti e per la cui validità processuale è necessaria l'osservanza delle forme e modalità di cui all'art. 96, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. (dichiarazione resa all'autorità procedente, consegnata a detta autorità dal difensore, trasmessa con raccomandata, fatta da prossimo congiunto nell'ipotesi di persona sottoposta a restrizione personale che non vi abbia personalmente provveduto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)