Sez. L, Sentenza n. 2913 del 16/02/2004 (Rv. 570141 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Agenti e rappresentanti di commercio - Pensione Enasarco - Condono previdenziale - Contributi relativi a periodi pregressi - Versamento dopo la data di decorrenza della pensione - Ricalcolo della pensione - Differimento al termine di periodi biennali - Decorrenza - Dal versamento - Operatività retroattiva del versamento - Esclusione - Conseguenze in tema di risarcimento dei danni cagionati dal ritardato versamento all'assicurato.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE
Nell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dall'ENASARCO in favore degli agenti e rappresentanti di commercio - in cui non opera la regola dell'automaticità delle prestazioni -, in caso di versamento, dopo la data del conseguimento del diritto alla pensione, di contributi relativi ad un periodo precedente, anche se eseguito beneficiando della procedura di condono previdenziale, l'eventuale revisione della pensione già liquidata viene effettuata al termine del periodo biennale in corso, con computo a partire dalla data di conseguimento del diritto alla pensione, ma la nuova liquidazione della pensione decorre, così come prevede espressamente l'art. 11 della legge 2 febbraio 1973 n. 12, dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento contributivo che ha determinato la modificazione, versamento che pertanto non opera retroattivamente e non vale a coprire il danno che l'assicurato abbia subito per effetto del ritardo, e che deve essere risarcito dal datore di lavoro inadempiente.
Riferimenti normativi: Legge 02/02/1973 num. 12 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)