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Sez. 1, Sentenza n. 6776 del 06/04/2004 (Rv. 572519 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Ricorso avverso decreto di espulsione - Procura notarile rilasciata nella Repubblica di Romania dopo il 16 marzo 2001 - Legalizzazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572519-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

La regola secondo cui, per la procura alle liti rilasciata all'estero, il requisito della legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, di cui all'art. 15 della legge 4 gennaio 1958, n. 15, non è richiesto ove la procura sia conferita a mezzo di notaio in un paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con legge 20 dicembre 1966, n. 1253 (poiché il relativo atto, di natura sostanziale, rientra tra quelli per i quali la detta Convenzione ha abolito l'obbligo della ricordata legalizzazione), trova applicazione anche in materia di ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con riguardo agli stranieri appartenenti a paesi che abbiano aderito e ratificato la Convenzione stessa, tra i quali rientra, dal 16 marzo 2001, anche la Repubblica di Romania.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/01/1958 num. 15 art. 15, Legge 20/12/1966 num. 1253, Tratt. Internaz. 05/10/1961, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)