Sez. 3, Sentenza n. 10901 del 25/07/2002 (Rv. 556185 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO | Per scrittura privata autenticata da notaio in Paese aderente alla Convenzione dell'aja del 5 ottobre 1961 - Legalizzazione da parte di autorità consolare italiana - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO
Con riguardo a procura alle liti rilasciata all'estero, il requisito della legalizzazione da parte di autorità consolare italiana, di cui all'art. 15 della legge 4 gennaio 1958, n. 15, non è richiesto ove la procura medesima sia conferita a mezzo di notaio in Paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con legge n. 1253 del 1966, poiché il relativo atto, di natura sostanziale, rientra tra quelli per i quali detta Convenzione ha abolito l'obbligo della ricordata legalizzazione.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 05/10/1961, Legge 04/01/1958 num. 15 art. 15, Legge 20/12/1966 num. 1253, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)