Sez. 1, Sentenza n. 595 del 30/01/1986 (Rv. 444169 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE - RIVALUTAZIONE MONETARIA DEI CREDITI DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE - RIVALUTAZIONE MONETARIA DEI CREDITI DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
La rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, prevista dallo art. 429 terzo comma cod. proc. civ., non trova applicazione, ove il datore di lavoro venga ammesso al concordato preventivo, a partire dalla presentazione della domanda di concordato, tenuto conto che, da tale momento, operano le regole che presiedono al concorso dei creditori nelle procedure concorsuali, ivi incluso l'art. 59 della legge fallimentare, richiamato dal successivo art. 169, e resta conseguentemente esclusa la configurabilità di un inadempimento del debitore, quale fonte di danno risarcibile, in pendenza del concordato stesso. (V 4583/84, mass n 436502; (V 1670/82, mass n 419499; (Corte cost. 139/81).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge Falliment. art. 59 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)