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Sez. U, Sentenza n. 3246 del 29/10/1974 (Rv. 371765 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - IN GENERE - CONTROVERSIE DI COMPETENZA DELLA CORTE - PROVVEDIMENTO DELLA PA ESCLUDENTE IL DIRITTO DEL PUBBLICO DIPENDENTE ALL'INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE PREVISTA DALL'ART 2 DELLA LEGGE N 324 DEL 1959 - CONTROVERSIA RELATIVA - COMPETENZA DELLA CORTE DEI CONTI.*
Stato
decisa il 1974-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371765-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - IN GENERE - CONTROVERSIE DI COMPETENZA DELLA CORTE - PROVVEDIMENTO DELLA PA ESCLUDENTE IL DIRITTO DEL PUBBLICO DIPENDENTE ALL'INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE PREVISTA DALL'ART 2 DELLA LEGGE N 324 DEL 1959 - CONTROVERSIA RELATIVA - COMPETENZA DELLA CORTE DEI CONTI.*

Rientrano nella Competenza giurisdizionale della Corte dei conti, a norma degli artt 13 e 62 del tu 12 luglio 1934, n 1214, le controversie relative a provvedimenti dell' amministrazione che concedono, rifiutano o riducono il trattamento di quiescenza, ledendo il diritto dell'ex dipendente pubblico in ordine all'an o al quantum della pensione. Di conseguenza, poiche l'indennita integrativa speciale di cui all'art 2 della legge 27 maggio 1959, n 324, costituisce elemento essenziale della pensione, che incide sul quantum di essa, la controversia che nasce dal provvedimento col quale l' amministrazione dichiara non dovuta tale indennita ha per oggetto lo stesso diritto alla pensione e rientra, pertanto, nella giurisdizione della Corte dei conti. (Conf 221'71, mass n 349646).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 27/05/1959 num. 324 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)