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Sez. U, Sentenza n. 221 del 29/01/1971 (Rv. 349646 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO SUL DIRITTO A PENSIONE - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO SULLA CONTESTAZIONE CIRCA IL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO - GIURISDIZIONE ORDINARIA.*
Stato
decisa il 1971-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349646-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO SUL DIRITTO A PENSIONE - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO SULLA CONTESTAZIONE CIRCA IL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO - GIURISDIZIONE ORDINARIA.*

Per effetto degli artt 13 e 62 del tu 12 luglio 1934 n 1214 il giudizio della Corte dei conti in materia di pensioni e circoscritto al contenuto dei provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono la pensione, ledendo il diritto dell'ex dipendente in ordine all'an ed al quantum della pensione. Pertanto tale giudizio ha per oggetto ogni questione relativa agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all'ammontare e alla durata dell'assegno pensionistico, mentre ogni altra contestazione, che abbia per oggetto il pagamento di tale assegno e, quindi, le modalita di esecuzione dell'obbligazione di corrispondere la pensione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritto di credito. (V 2995'68' 798'67).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)